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TRUST

Molto si è detto e molto si è scritto in tema di trust, ma da molti questo istituto giuridico è visto ancora come uno sconosciuto.

Dopo un iniziale entusiasmo per questo istituto, oggi il suo utilizzo si è molto ridimensionato per svariate ragioni pratiche.
Ciò non toglie che possa ancora avere profili di grande utilità nella soluzione di problemi concreti, il che impone quantomeno di capirne gli elementi di base.

Il trust è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 in ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985) ed è, d fatto, un rapporto giuridico creato da una persona – eventualmente anche con un testamento – rapporto attraverso il quale alcuni beni di questa persona, detta 2disponente”, vengano posti sotto il "controllo" di un trustee, nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato (art. 2 Convenzione).
Per effetto della stipulazione del trust, il trustee si obbliga ad amministrare i beni in trust secondo il programma stabilito dal disponente.

L'effetto principale del trust è la segregazione dei beni nell'ambito del patrimonio del trustee cui i beni stessi vengono trasferiti: si crea in tal modo un vero e proprio patrimonio separato, che potrebbe anche restare formalmente nella titolarità del disponente, essendo ormai ammesso il cosiddetto trust autodichiarato.

Moltissime sono le complessità e le sfaccettature del trust e soprattutto le applicazioni pratiche che lo rendono strumento utile anche ai fini, per esempio, successori.

Il nostro Studio è in grado di fornirVi spiegazioni chiare e concrete e di consigliarVi in base alle Vostre reali esigenze.